1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: «reati di» sono inserite le seguenti: «sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all'estero,» e dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;
b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini del
c) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;
d) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale»;
e) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero,
f) all'articolo 393, il comma 2-bis è abrogato;
g) al comma 5-bis dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «572,»;
2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;
3) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni»;
4) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
5) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
h) al comma 4-ter dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «di cui agli articoli» è inserita la seguente: «572,»;
2) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis»;
3) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»;
i) negli articoli 190-bis, comma 1-bis, 282-bis, comma 6, 398, comma 5-bis, 444, comma 1-bis, 472, comma 3-bis, e 498, comma 4-bis, le parole: «, 609-ter» sono soppresse.